Legge 104: presenta domanda per il congedo di 2 anni | Non conosci ancora tutte le patologie invalidanti
Congedo di due anni, di cosa si tratta? Scopri un aspetto della legge 104 che molti ignorano e trova il tempo di stare coi tuoi cari.
La Legge 104, meglio conosciuta come legge sulle agevolazioni per i disabili, offre un supporto cruciale per coloro che si trovano ad affrontare patologie invalidanti o situazioni di grave disagio.
Tra le molteplici disposizioni previste, il congedo straordinario di due anni rappresenta un’opportunità significativa per coloro che necessitano di assistenza continua o di dedicarsi alla cura di un familiare bisognoso.
Tuttavia, è importante sottolineare che molte persone potrebbero non essere consapevoli di tutte le condizioni mediche che rientrano nell’ambito di questa legge.
Questo articolo si propone di chiarire quali patologie possono essere considerate invalidanti ai fini della Legge 104 e come presentare una domanda per ottenere il congedo, fornendo informazioni cruciali per coloro che potrebbero beneficiarne.
Congedo di due anni, ma di cosa si tratta?
La Legge n. 104/1992 rappresenta un pilastro fondamentale nel riconoscimento dei diritti e delle agevolazioni per le persone disabili e per i loro familiari. Tra le varie disposizioni previste da questa legge, uno dei benefici più significativi riguarda il congedo straordinario per i caregiver, ovvero coloro che si occupano dell’assistenza di un familiare con disabilità. Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai dipendenti che assistono familiari disabili gravi, e rappresenta un sostegno indispensabile per coloro che si trovano ad affrontare le sfide legate all’assistenza di una persona con disabilità.
Tuttavia, è importante comprendere che il congedo straordinario viene assegnato secondo un determinato ordine di priorità, e uno dei criteri chiave che influenzano questo ordine è la presenza di “patologie invalidanti”. Ma cosa si intende esattamente con questo termine? La Legge 104 definisce chi ha diritto a beneficiare dei suoi provvedimenti come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o destinata ad aggravarsi nel tempo, causante difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro e determinante emarginazione o svantaggio sociale. Inoltre, la situazione acquista un carattere di gravità se la minorazione ha ridotto l’autonomia personale e richiede un’assistenza generale, permanente e continuativa.
A chi spetta il congedo di due anni secondo la legge
Le “patologie invalidanti” vengono menzionate come criterio di priorità nel caso di mancanza, decesso o situazioni particolari dei familiari diretti del disabile grave. Tuttavia, la legge non fornisce una definizione chiara di cosa siano queste patologie. Per comprendere meglio il concetto di “patologie invalidanti” nel contesto del congedo straordinario Legge 104, possiamo fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 278/2000, che specifica le situazioni cliniche che consentono di avere accesso a questa misura. Questo decreto identifica le patologie invalidanti come:
- Patologie acute o croniche che determinano la temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale.
- Patologie acute o croniche che richiedono un’assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.
- Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
- Patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva che richiedono il coinvolgimento dei genitori o del tutore legale nel programma terapeutico e riabilitativo.
Grazie a queste disposizioni sappiamo che il congedo retribuito di due anni spetta, a seconda della presenza di queste patologie e in ordine di priorità: ai coniugi o conviventi del disabile grave; al genitore, anche se non convivente, in caso di mancanza o decesso del partner; ad uno dei figli conviventi del soggetto disabile; ad uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile; infine, ad un parente o affine entro il terzo grado, se convivente, e in assenza delle categorie sopra citate.